la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Gli  effetti  della  legge regionale 23 marzo 1987, n. 18 sono
prorogati alla data di approvazione della presente legge.
   2.  Il personale di ruolo in posizione di comando da immettere nei
ruoli  organici  del  Consiglio  o  della  Giunta  sara'   collocato,
eventualmente, in posizione sovrannumeraria ad esaurimento.
   3.  Si  fa  divieto di richiesta di ulteriori posizioni di comando
finche' non saranno assorbite le posizioni sovrannumerarie di cui  al
comma precedente.