la seguente legge: Art. 1. 1. Gli effetti della legge regionale 23 marzo 1987, n. 18 sono prorogati alla data di approvazione della presente legge. 2. Il personale di ruolo in posizione di comando da immettere nei ruoli organici del Consiglio o della Giunta sara' collocato, eventualmente, in posizione sovrannumeraria ad esaurimento. 3. Si fa divieto di richiesta di ulteriori posizioni di comando finche' non saranno assorbite le posizioni sovrannumerarie di cui al comma precedente.