la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Dopo  il  comma  1  dell'articolo 1 della legge regionale 3 giugno
1983, n. 21 sono aggiunti i seguenti commi  2  e  3:  "In  attuazione
dell'articolo  8  comma  9  della  legge  28  ottobre  1986, n. 730 e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  le  norme  fissate  con  la
presente  legge  sono  estese  anche  alle  piccole  e  medie imprese
danneggiate dagli eventi sismici del novembre  1980  e  del  febbraio
1981  con  un  numero  di addetti non superiore a trenta unita' e che
abbiano presentato domanda dentro il 20 gennaio 1988.
   Le  imprese, in caso di richiesta di documentazione da parte della
Commissione provinciale di  cui  all'articolo  22  legge  n.  219/81,
dovranno  provvedervi  entro  novanta  giorni dalla data di ricezione
della richiesta, a pena di decadenza dal beneficio del contributo".