la seguente legge: Art. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1983, n. 21 sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3: "In attuazione dell'articolo 8 comma 9 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modifiche ed integrazioni, le norme fissate con la presente legge sono estese anche alle piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 con un numero di addetti non superiore a trenta unita' e che abbiano presentato domanda dentro il 20 gennaio 1988. Le imprese, in caso di richiesta di documentazione da parte della Commissione provinciale di cui all'articolo 22 legge n. 219/81, dovranno provvedervi entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, a pena di decadenza dal beneficio del contributo".