la seguente legge: Art. 1. Il terzo comma dell'art. 24 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, nel testo modificato ai sensi delle successive leggi regionali 4 maggio 1987, n. 27 e 25 agosto 1989, n. 17, e' sostituito dal seguente: "I Presidi privati di riabilitazione che alla data del 12 luglio 1989 risultino iscritti nello speciale elenco di cui all'art. 24 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, dovranno realizzare il piano di ristrutturazione entro il 30 giugno 1991.