la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  terzo  comma dell'art. 24 della legge regionale 15 marzo 1984,
n. 11, nel testo modificato ai sensi delle successive leggi regionali
4  maggio  1987,  n.  27  e  25 agosto 1989, n. 17, e' sostituito dal
seguente: "I Presidi privati di riabilitazione che alla data  del  12
luglio  1989 risultino iscritti nello speciale elenco di cui all'art.
24 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, dovranno realizzare il
piano di ristrutturazione entro il 30 giugno 1991.