la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Il  quinto  comma  dell'articolo  13 del Regolamento di attuazione
della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 e' cosi' modificato:
   "Il  pagamento  delle  rette  verra' effettuato dalle UU.SS.LL. di
provenienza   dell'assistito   che   riceveranno   il   finanziamento
necessario,  tranne  che  per  i Centri gestiti da associazioni senza
fini di lucro e con utenti assistiti in regime di  internato,  per  i
quali  il  pagamento  sara'  effettuato  dalla  U.S.L. nella quale e'
ubicata la struttura".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della  regione  Campania.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque
spetti,  di  osservarla e di farla osservare come legge della regione
Campania.
    Napoli, 27 aprile 1990
 
                         CLEMENTE DI SAN LUCA