la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1. La regione Piemonte riconosce nel volontariato finalizzato alla
Protezione Civile una rilevante espressione della solidarieta' umana,
sociale  e di partecipazione dei cittadini alle attivita' finalizzate
alla previsione, alla  prevenzione  ed  all'intervento  nei  casi  di
emergenza e di eventuali calamita'.
   2.  Anche  in armonia con la legislazione vigente ed in attuazione
della legge 8 dicembre 1970,  n.  996,  nonche'  del  Regolamento  di
attuazione di detta legge, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6  febbraio  1981,  n.  66,  con  particolare  riferimento
all'art.  9,  nell'ambito del proprio territorio, la Regione Piemonte
riconosce il  valore  e  la  funzione  del  volontariato  costituito,
riconosciuto  e  gia'  operante e ne favorisce la qualificazione e lo
sviluppo. Favorisce altresi', anche in accordo con gli  Enti  locali,
iniziative   tese  alla  formazione  e  organizzazione  di  forme  di
volontariato, nel quadro  dell'attuazione  della  legge  regionale  3
settembre  1986,  n.  41  e  nell'ambito  delle materie di competenza
propria o delegata.