la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Piemonte riconosce nel volontariato finalizzato alla Protezione Civile una rilevante espressione della solidarieta' umana, sociale e di partecipazione dei cittadini alle attivita' finalizzate alla previsione, alla prevenzione ed all'intervento nei casi di emergenza e di eventuali calamita'. 2. Anche in armonia con la legislazione vigente ed in attuazione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonche' del Regolamento di attuazione di detta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, con particolare riferimento all'art. 9, nell'ambito del proprio territorio, la Regione Piemonte riconosce il valore e la funzione del volontariato costituito, riconosciuto e gia' operante e ne favorisce la qualificazione e lo sviluppo. Favorisce altresi', anche in accordo con gli Enti locali, iniziative tese alla formazione e organizzazione di forme di volontariato, nel quadro dell'attuazione della legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 e nell'ambito delle materie di competenza propria o delegata.