la seguente legge: Art. 1. All'art. 57 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34, e' aggiunto il seguente comma: 4. Nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione di cui alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, la giunta regionale individua i profili professionali, propri delle qualifiche funzionali, propri delle qualifiche funzionali dalla 3a all'8a compresa, che - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - devono essere ricoperti, sulla base di esperienze professionali acquisibili all'interno dell'Ente, mediante concorsi interni cui sono ammessi a partecipare i dipendententi regionali inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore con almeno 3 anni di anzianita' nella qualifica. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 20 marzo 1990 BELTRAMI