la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'art.  57  della  legge  regionale  7  giugno  1989,  n. 34, e'
aggiunto il seguente comma:
   4.  Nell'ambito  delle  operazioni di riorganizzazione di cui alla
legge  regionale  8  settembre  1986,  n.  42,  la  giunta  regionale
individua   i   profili   professionali,   propri   delle  qualifiche
funzionali,  propri  delle  qualifiche  funzionali  dalla  3a  all'8a
compresa,  che  - entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge - devono essere ricoperti, sulla  base  di  esperienze
professionali  acquisibili  all'interno  dell'Ente, mediante concorsi
interni cui sono ammessi  a  partecipare  i  dipendententi  regionali
inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore con almeno 3 anni
di anzianita' nella qualifica.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 20 marzo 1990
 
                               BELTRAMI