la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  Al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e
l'ambiente, di assicurare alla  collettivita'  il  corretto  uso  del
territorio  per  scopi  ricreativi,  culturali,  sociali, didattici e
scientifici  e  per  la  qualificazione  e  la  valorizzazione  delle
attivita'  agricole  e  delle  altre  economie locali, la Regione, in
attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, istituisce aree protette.
   2.  La  Regione  promuove  e  partecipa  alla  istituzione di aree
protette interregionali.