la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettivita' il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e la valorizzazione delle attivita' agricole e delle altre economie locali, la Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, istituisce aree protette. 2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali.