la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 79 dello statuto ed in deroga a quanto previsto dall'art. 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, viene autorizzato, per il periodo 1 gennaio 1990, 30 aprile 1990 l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte e dell'Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989, in ragione di un dodicesimo per mese dello stanziamento di ciascun capitolo di spesa.