la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai  sensi  dell'art.  79  dello  statuto ed in deroga a quanto
previsto dall'art. 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n.  55,
viene  autorizzato,  per  il  periodo 1› gennaio 1990, 30 aprile 1990
l'esercizio provvisorio  del  bilancio  di  previsione  dell'Ente  di
sviluppo    agricolo    del   Piemonte   e   dell'Istituto   ricerche
economico-sociali del  Piemonte,  secondo  gli  stati  di  previsione
dell'entrata  e  della  spesa  del  bilancio di previsione per l'anno
finanziario  1989,  in  ragione  di  un  dodicesimo  per  mese  dello
stanziamento di ciascun capitolo di spesa.