(Omissis).
 
                               Art. 1.
                   Criteri generali interpretativi
 
   1.  Nell'attuazione  delle  norme  di  cui alla legge regionale 23
gennaio 1989, n.  10,  la  Giunta  Regionale  ed  il  Presidente  e/o
l'Assessore  delegato  si  atterranno, come momenti di riferimento in
sede applicativa, ai principi organizzativi di cui ai commi seguenti.
   2.  Il principio della incompatibilita' della funzionale regionale
con l'esercizio di attivita' professionali, commerciali e industriali
-  fatte  salve  le  eccezioni  di  legge,  da interpretarsi in senso
restrittivo - dovra' costituire il criterio interpretativo  generale,
cui adeguare in ogni caso l'applicazione della legge.
   3. Ricadendo nei casi di deroghe al divieto di cui sopra, previste
dalle leggi, sono da evitare situazioni  di  conflitto  di  interessi
(sia  in  atto  che potenziali) con l'Amministrazione Regionale o con
gli altri Enti di cui all'art. 1, comma terzo, della legge.
   4.  Le  collaborazioni  dei  dipendenti  regionali,  autorizzate a
favore di Enti pubblici o di  interesse  pubblico,  saranno  disposte
secondo rigidi criteri di professionalita' e di rotazione.