(Omissis). Art. 1. Criteri generali interpretativi 1. Nell'attuazione delle norme di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10, la Giunta Regionale ed il Presidente e/o l'Assessore delegato si atterranno, come momenti di riferimento in sede applicativa, ai principi organizzativi di cui ai commi seguenti. 2. Il principio della incompatibilita' della funzionale regionale con l'esercizio di attivita' professionali, commerciali e industriali - fatte salve le eccezioni di legge, da interpretarsi in senso restrittivo - dovra' costituire il criterio interpretativo generale, cui adeguare in ogni caso l'applicazione della legge. 3. Ricadendo nei casi di deroghe al divieto di cui sopra, previste dalle leggi, sono da evitare situazioni di conflitto di interessi (sia in atto che potenziali) con l'Amministrazione Regionale o con gli altri Enti di cui all'art. 1, comma terzo, della legge. 4. Le collaborazioni dei dipendenti regionali, autorizzate a favore di Enti pubblici o di interesse pubblico, saranno disposte secondo rigidi criteri di professionalita' e di rotazione.