(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 19
                          del 22 maggio 1990
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Erogazione delle anticipazioni
 
   1.  L'amministrazione  regionale e' autorizzata ad anticipare agli
operai con rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  addetti  ai
lavori   di   sistemazione  idraulico-forestale  e  idraulico-agraria
eseguiti  in  economia  da  parte  degli   uffici   forestali   degli
Ispettorati  e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, il
trattamento  economico  di  malattia,   di   maternita',   di   cassa
integrazione  e  di  infortunio,  nonche'  l'assegno  per  il  nucleo
familiare a carico  degli  istituti  previdenziali  ed  assistenziali
competenti,  nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa in
materia.
   2.   Le   somme  anticipate,  secondo  quanto  previsto  al  comma
precedente, dovranno  essere  recuperate  in  un'unica  soluzione  al
momento  dell'avvenuto  pagamento  da parte degli istituti competenti
comprovato dalla  certificazione  rilasciata  dagli  istituti  stessi
ovvero  all'atto della cessazione del rapporto di lavoro nel caso che
questo intervenga prima del predetto pagamento, e comunque non  oltre
l'anno dell'avvenuta erogazione dell'anticipazione.
   3.  Le  modalita'  del recupero saranno disciplinate, nel rispetto
delle norme di contabilita'  pubblica  della  Regione,  con  apposito
regolamento.