(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 19 del 22 maggio 1990 IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Erogazione delle anticipazioni 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad anticipare agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in economia da parte degli uffici forestali degli Ispettorati e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, il trattamento economico di malattia, di maternita', di cassa integrazione e di infortunio, nonche' l'assegno per il nucleo familiare a carico degli istituti previdenziali ed assistenziali competenti, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa in materia. 2. Le somme anticipate, secondo quanto previsto al comma precedente, dovranno essere recuperate in un'unica soluzione al momento dell'avvenuto pagamento da parte degli istituti competenti comprovato dalla certificazione rilasciata dagli istituti stessi ovvero all'atto della cessazione del rapporto di lavoro nel caso che questo intervenga prima del predetto pagamento, e comunque non oltre l'anno dell'avvenuta erogazione dell'anticipazione. 3. Le modalita' del recupero saranno disciplinate, nel rispetto delle norme di contabilita' pubblica della Regione, con apposito regolamento.