(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 20 marzo 1990) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 6945 del 30 ottobre 1989; Decreta: E' emanato nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto il "Testo unico delle leggi provinciali sulle agevolazioni finanziarie al settore industriale". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 7 dicembre 1989 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti, il 13 febbraio 1990 Registro n. 2, foglio n. 179 ----------- TESTO UNICO DELLE LEGGI PROVINCIALI SULLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AL SETTORE INDUSTRIALE Art. 1. O b i e t t i v i Costituiscono obiettivi di politica industriale ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675: a) favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli; b) stimolare, la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale, sia per elevarne il livello tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze derivanti da una migliore collocazione nei mercati internazionali ed allo sviluppo, all'interno, dei consumi collettivi e sociali; c) favorire il risanamento ecologico degli impianti e dei processi produttivi; d) attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche; e) indirizzare le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico; f) favorire la creazione di nuovi posti di lavoro per ridurre la disoccupazione mediante nuovi insediamenti industriali o lo sviluppo delle industrie esitenti, nonche' per valorizzare le capacita' lavorative degli invalidi collocabili.