(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
      della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 20 marzo 1990)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta Provinciale n. 6945 del 30
ottobre 1989;
 
                               Decreta:
 
   E'  emanato  nel  testo  allegato,  che  fa  parte  integrante del
presente decreto  il  "Testo  unico  delle  leggi  provinciali  sulle
agevolazioni finanziarie al settore industriale".
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
    Bolzano, 7 dicembre 1989
 
                              DURNWALDER
 
 Registrato alla Corte dei conti, il 13 febbraio 1990
Registro n. 2, foglio n. 179
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              TESTO UNICO DELLE LEGGI PROVINCIALI SULLE
           AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AL SETTORE INDUSTRIALE
                               Art. 1.
                          O b i e t t i v i
 
   Costituiscono   obiettivi   di   politica   industriale  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675:
     a)  favorire  la riduzione delle importazioni nette, mediante lo
sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni  con
produzione  nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare
e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura  dei  mezzi
tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli;
     b)  stimolare, la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo
del sistema industriale, sia per elevarne il livello tecnologico, sia
per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze derivanti da una
migliore collocazione nei mercati internazionali  ed  allo  sviluppo,
all'interno, dei consumi collettivi e sociali;
     c)  favorire  il  risanamento  ecologico  degli  impianti  e dei
processi produttivi;
     d)  attuare  una  politica  organica  di approvvigionamento e di
razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche;
     e)  indirizzare  le  scelte  degli  imprenditori verso sistemi e
settori produttivi a basso tasso di consumo energetico;
     f) favorire la creazione di nuovi posti di lavoro per ridurre la
disoccupazione mediante nuovi insediamenti industriali o lo  sviluppo
delle  industrie  esitenti,  nonche'  per  valorizzare  le  capacita'
lavorative degli invalidi collocabili.