IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  lettera  l) dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio
1989, n. 14 e' soppressa. Le successive lettere m), n), o), p)  e  q)
del medesimo articolo 1 sono sostituite con le lettere l), m), n), o)
e p). La lettera " o)" del punto 1.3 parte terza del medesimo art.  1
e' sostituita con " n)". Le lettere "m), n) e p)" del punto 1.4 parte
quarta del medesimo art. 1 sono sostituite rispettivamente  con  "l),
m) e o)".
   2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1989,
n. 14, e' cosi' sostituito:
   "3.  In  apposito supplemento trimestrale del Bollettino ufficiale
della Regione sono pubblicati per estratto i  provvedimenti  relativi
al personale e all'organizzazione amministrativa della Regione".