IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera l) dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 e' soppressa. Le successive lettere m), n), o), p) e q) del medesimo articolo 1 sono sostituite con le lettere l), m), n), o) e p). La lettera " o)" del punto 1.3 parte terza del medesimo art. 1 e' sostituita con " n)". Le lettere "m), n) e p)" del punto 1.4 parte quarta del medesimo art. 1 sono sostituite rispettivamente con "l), m) e o)". 2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, e' cosi' sostituito: "3. In apposito supplemento trimestrale del Bollettino ufficiale della Regione sono pubblicati per estratto i provvedimenti relativi al personale e all'organizzazione amministrativa della Regione".