IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  La  Giunta  regionale,  in  caso  di assoluta necessita' e per
specifiche  esigenze  didattiche  e  organizzative,  puo'  instaurare
rapporti   di   collaborazione  professionale  con  esperti,  esterni
all'amministrazione  regionale,  da  utilizzare   presso   i   centri
regionali.
   2.  Tali  rapporti  non  possono,  in  ogni caso, avere una durata
superiore alle singole attivita' formative di riferimento.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, 30 aprile 1990
 
                              CREMONESE