IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  1  della  legge  regionale  2 dicembre 1986, n. 48, e'
sostituito dal seguente:
 
                               "Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   Scopi della presente legge sono i seguenti:
     a)  realizzare  una  corretta  educazione  e  informazione degli
allevatori di conigli in  materia  di  prevenzione  dalle  principali
malattie  infettive  e infestive dei conigli con particolare riguardo
per la mixomatosi e la malattia emoraggica virale;
     b)   distribuire   gratuitamente   tramite   le   unita'  locali
socio-sanitarie idonei prodotti vaccinali".