IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. F i n a l i t a' Scopi della presente legge sono i seguenti: a) realizzare una corretta educazione e informazione degli allevatori di conigli in materia di prevenzione dalle principali malattie infettive e infestive dei conigli con particolare riguardo per la mixomatosi e la malattia emoraggica virale; b) distribuire gratuitamente tramite le unita' locali socio-sanitarie idonei prodotti vaccinali".