IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Istituzione di nuovi servizi
  Modifiche all'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44
 
  1.  Dopo  il  numero  3  del secondo comma dell'art. 24 della legge
regionale 18 agosto 1984, n. 44 recante "Norme per  l'istituzione  ed
il  funzionamento  delle  strutture  organizzative  della  Regione e'
inserito il seguente n. 3- bis:
    "3- bis - Interventi strutturali CEE.
   Nell'ambito  delle  funzioni  attribuite alla competenza regionale
cura  l'attivita'  di  promozione  e  sviluppo  inerente  i  rapporti
istituzionali  con gli organi dello Stato e della Comunita' economica
europea, relativamente agli  interventi  strutturali  comunitari  che
interessano  l'Emilia-Romagna;  ferme  restando  le  attribuzioni per
materie proprie delle strutture organizzative regionali, segnala alle
stesse  i  tipi  di  intervento  CEE  che possono essere attivati nei
diversi settori e le relative procedure; collabora,  ove  necessario,
alla  predisposizione e all'inoltro di programmi e progetti; segue lo
stato di attuazione delle  azioni  approvate  e  finanziate  in  sede
comunitaria".
   2.  Dopo  il  n.  6  del  secondo  comma  dell'art. 24 della legge
regionale 18 agosto 1984, n. 44 recante "Norme per l'istituzione e il
funzionamento   delle  strutture  organizzative  della  Regione",  e'
inserito il seguente n. 6- bis:
    "6- bis - Trattamento economico del personale.
   Compete  al  servizio la trattazione di tutti gli affari attinenti
alla corresponsione del trattamento economico spettante al  personale
regionale  e  ai  connessi  adempimenti previdenziali, assicurativi e
fiscali (gestione stipendi e indennita'), nonche' lo svolgimento  dei
rapporti  con  gli istituti competenti in materia pensionistica e per
le spettanze di  fine  rapporto  del  personale  regionale  (gestione
adempimenti pensionistici e di fine rapporto)".
   3.  Dopo  il  n.  9  del  secondo  comma  dell'art. 24 della legge
regionale 18 agosto 1984, n. 44 recante "Norme per l'istituzione e il
funzionamento   delle  strutture  organizzative  della  Regione",  e'
inserito il seguente n. 9- bis:
    "9- bis - Analisi di gestione.
   Compete   al   servizio   svolgere  la  funzione  di  osservatorio
permanente  per  la  verifica  e   la   valutazione   dei   risultati
dell'attivita' regionale, anche in relazione ad obiettivi determinati
dalla giunta regionale: identifica le metodologie di analisi, elabora
gli  indicatori  ed  appronta modelli di valutazione dell'efficacia e
dell'efficienza  dell'azione  amministrativa   regionale:   cura   la
rilevazione  sistematica  dello  stato  di  attuazione delle leggi di
spesa, svolge ogni altro compito attribuito dalla normativa regionale
in materia di analisi di gestione".
   4.  Dopo  il  n.  26  del  secondo  comma dell'art. 24 della legge
regionale 18 agosto 1984, n. 44 sono inseriti i seguenti numeri 26bis
e 26- ter:
    26- bis - Smaltimento rifiuti.
   Compete  al  servizio  la  trattazione  degli  affari  concernenti
l'esercizio delle funzioni regionali in  materia  di  smaltimento  di
rifiuti sia urbani che industriali;
    26- ter - Parchi e riserve naturali.
   Compete  al  servizio  la  trattazione  degli  affari  concernenti
l'esercizio delle funzioni regionali in materia di parchi  e  riserve
naturali".
   5. I numeri 30, 31 e 32 del secondo comma dell'art. 24 della legge
regionale 18 agosto 1984, n. 44, sono cosi' sostituiti dai numeri 30,
31, 31- bis, 31-ter, 32, 32- bis:
    "30 - Qualita' edilizia.
   Compete  al  servizio  lo  svolgimento  dei  compiti relativi alla
ricerca, sperimentazione  e  divulgazione  di  modelli,  tipologie  e
tecniche edilizie; provvede alla elaborazione di normative tecniche e
di indirizzo in materia  di  regolamenti  edilizi;  svolge  attivita'
strumentale  al controllo tecnico-economico degli interventi; cura la
promozione e la istruttoria di progetti integrati;
    31 - Edilizia residenziale pubblica.
   Compete  al  servizio  lo  svolgimento  di attivita' preparatorie,
strumentali ed attuative per il controllo ed il  coordinamento  degli
enti  pubblici  attuatori  di  edilizia pubblica, la pianificazione e
localizzazione di  fondi  per  nuove  costruzioni  ed  urbanizzazioni
nonche' per il recupero ed il restauro di strutture edilizie;
    31- bis - Edilizia a contributo pubblico.
   Compete  al  servizio  lo  svolgimento  di attivita' preparatorie,
strumentali ed attuative per la pianificazione  e  localizzazione  di
fondi     nazionali     e     regionali     destinati    all'edilizia
convenzionata-agevolata nonche' all'edilizia agevolata;
    31- ter - Pianificazione urbanistica.
   Compete  al  servizio  lo  svolgimento di attivita' preparatorie e
strumentale  per  la   programmazione   e   per   la   pianificazione
urbanistica.  Svolge in particolare le funzioni connesse al controllo
e alla vigilanza sull'esercizio delle funzioni  delegate  in  materia
urbanistica;
    32 - Tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio.
   Compete  al  servizio  lo  svolgimento di attivita' preparatoria e
strumentale in relazione ai sistemi di tutela  e  valorizzazione  del
paesaggio,   anche   in  relazione  ai  rischi  ambientali;  cura  la
promozione e la elaborazione di progetti di valorizzazione e recupero
per aree;
    32- bis - Amministrativo dell'urbanistica.
   Compete  al servizio lo svolgimento delle attivita' concernenti la
progettazione normativa,  la  formazione  degli  atti  amministrativi
nonche'    l'attivita'   istruttoria   concernente   il   contenzioso
urbanistico e gli espropri".
   6.  Dopo  il  n.  44  del  secondo  comma dell'art. 24 della legge
regionale 18 agosto 1984, n. 44, e' inserito il seguente n. 44-bis:
    "44-   bis   -  Programmazione  e  coordinamento  dell'assistenza
sociale, pubblica e privata.
   Compete  al  servizio  lo  svolgimento di attivita' preparatorie e
strumentali alla programmazione degli interventi, compiti di studio e
coordinamento  per la sperimentazione e la qualificazione dei servizi
sociali nonche' la trattazione degli affari relativi ai rapporti  con
le istituzioni pubbliche e private".
   7.  Dopo  il  n.  49  del  secondo  comma dell'art. 24 della legge
regionale 18 agosto 1984, n. 44 e' inserito il seguente n. 49- bis:
   "49- bis - Progetti trasversali e verifiche.
   Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni in materia di formazione
professionale, compete al servizio garantire i supporti conoscitivi e
svolgere  attivita'  promozionale  sulle  problematiche  di carattere
intersettoriale  e  trasversale  concernenti  il  sistema   formativo
regionale.   Il  servizio  assicura,  inoltre,  la  diffusione  delle
informazioni relative alle attivita' formative ed ai risultati  degli
interventi regionali in materia".