IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Istituzione di nuovi servizi Modifiche all'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 1. Dopo il numero 3 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 recante "Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle strutture organizzative della Regione e' inserito il seguente n. 3- bis: "3- bis - Interventi strutturali CEE. Nell'ambito delle funzioni attribuite alla competenza regionale cura l'attivita' di promozione e sviluppo inerente i rapporti istituzionali con gli organi dello Stato e della Comunita' economica europea, relativamente agli interventi strutturali comunitari che interessano l'Emilia-Romagna; ferme restando le attribuzioni per materie proprie delle strutture organizzative regionali, segnala alle stesse i tipi di intervento CEE che possono essere attivati nei diversi settori e le relative procedure; collabora, ove necessario, alla predisposizione e all'inoltro di programmi e progetti; segue lo stato di attuazione delle azioni approvate e finanziate in sede comunitaria". 2. Dopo il n. 6 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 recante "Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione", e' inserito il seguente n. 6- bis: "6- bis - Trattamento economico del personale. Compete al servizio la trattazione di tutti gli affari attinenti alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale regionale e ai connessi adempimenti previdenziali, assicurativi e fiscali (gestione stipendi e indennita'), nonche' lo svolgimento dei rapporti con gli istituti competenti in materia pensionistica e per le spettanze di fine rapporto del personale regionale (gestione adempimenti pensionistici e di fine rapporto)". 3. Dopo il n. 9 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 recante "Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione", e' inserito il seguente n. 9- bis: "9- bis - Analisi di gestione. Compete al servizio svolgere la funzione di osservatorio permanente per la verifica e la valutazione dei risultati dell'attivita' regionale, anche in relazione ad obiettivi determinati dalla giunta regionale: identifica le metodologie di analisi, elabora gli indicatori ed appronta modelli di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa regionale: cura la rilevazione sistematica dello stato di attuazione delle leggi di spesa, svolge ogni altro compito attribuito dalla normativa regionale in materia di analisi di gestione". 4. Dopo il n. 26 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 sono inseriti i seguenti numeri 26bis e 26- ter: 26- bis - Smaltimento rifiuti. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti l'esercizio delle funzioni regionali in materia di smaltimento di rifiuti sia urbani che industriali; 26- ter - Parchi e riserve naturali. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti l'esercizio delle funzioni regionali in materia di parchi e riserve naturali". 5. I numeri 30, 31 e 32 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, sono cosi' sostituiti dai numeri 30, 31, 31- bis, 31-ter, 32, 32- bis: "30 - Qualita' edilizia. Compete al servizio lo svolgimento dei compiti relativi alla ricerca, sperimentazione e divulgazione di modelli, tipologie e tecniche edilizie; provvede alla elaborazione di normative tecniche e di indirizzo in materia di regolamenti edilizi; svolge attivita' strumentale al controllo tecnico-economico degli interventi; cura la promozione e la istruttoria di progetti integrati; 31 - Edilizia residenziale pubblica. Compete al servizio lo svolgimento di attivita' preparatorie, strumentali ed attuative per il controllo ed il coordinamento degli enti pubblici attuatori di edilizia pubblica, la pianificazione e localizzazione di fondi per nuove costruzioni ed urbanizzazioni nonche' per il recupero ed il restauro di strutture edilizie; 31- bis - Edilizia a contributo pubblico. Compete al servizio lo svolgimento di attivita' preparatorie, strumentali ed attuative per la pianificazione e localizzazione di fondi nazionali e regionali destinati all'edilizia convenzionata-agevolata nonche' all'edilizia agevolata; 31- ter - Pianificazione urbanistica. Compete al servizio lo svolgimento di attivita' preparatorie e strumentale per la programmazione e per la pianificazione urbanistica. Svolge in particolare le funzioni connesse al controllo e alla vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate in materia urbanistica; 32 - Tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio. Compete al servizio lo svolgimento di attivita' preparatoria e strumentale in relazione ai sistemi di tutela e valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai rischi ambientali; cura la promozione e la elaborazione di progetti di valorizzazione e recupero per aree; 32- bis - Amministrativo dell'urbanistica. Compete al servizio lo svolgimento delle attivita' concernenti la progettazione normativa, la formazione degli atti amministrativi nonche' l'attivita' istruttoria concernente il contenzioso urbanistico e gli espropri". 6. Dopo il n. 44 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, e' inserito il seguente n. 44-bis: "44- bis - Programmazione e coordinamento dell'assistenza sociale, pubblica e privata. Compete al servizio lo svolgimento di attivita' preparatorie e strumentali alla programmazione degli interventi, compiti di studio e coordinamento per la sperimentazione e la qualificazione dei servizi sociali nonche' la trattazione degli affari relativi ai rapporti con le istituzioni pubbliche e private". 7. Dopo il n. 49 del secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 e' inserito il seguente n. 49- bis: "49- bis - Progetti trasversali e verifiche. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale, compete al servizio garantire i supporti conoscitivi e svolgere attivita' promozionale sulle problematiche di carattere intersettoriale e trasversale concernenti il sistema formativo regionale. Il servizio assicura, inoltre, la diffusione delle informazioni relative alle attivita' formative ed ai risultati degli interventi regionali in materia".