IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Modifica all'art. 2 (Orario giornaliero)
             della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40
 
   1.  L'art.  2 della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 e' cosi'
sostituito:
 
                               "Art. 2.
                          Orario giornaliero
 
   I  sindaci,  in base al quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge
26 gennaio 1987, n. 9, convertito con modificazioni  nella  legge  27
marzo  1987,  n.  121,  fissano  i  limiti giornalieri degli orari di
vendita al dettaglio indicando l'ora di  apertura  antimeridiana  non
oltre  le  ore  9  e  l'ora  di  chiusura serale non oltre le ore 20,
ovvero, nel periodo dell'anno nel quale e' in  vigore  l'ora  legale,
non oltre le ore 21.
   Tali  determinazioni  possono  essere  diversificate  per  settore
alimentare e non  alimentare  e,  nell'ambito  di  quest'ultimo,  per
singole   specializzazioni   merceologiche,  per  zone,  per  periodi
dell'anno, per giorni della settimana; la  differenzazione  non  puo'
comunque essere riferita a singoli esercenti.
   Per  gli  esercizi di vendita di generi alimentari l'apertura e la
chiusura serale devono essere stabilite ad un'ora tale da  consentire
gli  operatori  commerciali  di  poter  fornire  il servizio anche ai
consumatori che hanno la necessita' di effettuare acquisti  in  orari
diversi da quelli lavorativi.
   Ai  fini  della  chiusura  infrasettimanale  obbligatoria di mezza
giornata,  il  sindaco  determina  l'ora  convenzionale  di   termine
dell'orario antimeridiano e di inizio dell'orario pomeridiano.
   I  limiti  giornalieri  debbono  essere  stabiliti  anche  per  le
attivita' di vendita  al  dettaglio  svolte  nei  mercati  rionali  e
mediante  commercio ambulante e posto fisso o itinerante. Nel caso di
mercati con attivita' mista, detti limiti possono essere definiti sia
sulla  base  dell'attivita'  prevalente  sia  facendo  riferimento ai
singoli settori merceologici.
   Ciascun  esercente fissa, all'interno dei limiti giornalieri e nel
rispetto  delle  chisure  domenicale,  festiva   e   infrasettimanale
obbligatorie,  il  proprio  orario  di  apertura  e  di  chiusura con
facolta', inoltre, di  posticipare  di  un'ora,  sempre  rispetto  ai
predetti  limiti,  l'apertura  antimeridiana e corrispondentemente la
chiusura serale, la quale comunque non puo' avvenire oltre le ore 21.
   Nei  comuni  ove  si  tiene  il  mercato  tradizionale  non avente
frequanza giornaliera, gli esercenti dei negozi in sede fissa possono
fissare  in  tali  giornate  il  proprio orario sulla base dei limiti
stabiliti per il mercato stesso in deroga al comma precedente.
   Gli  operatori  comunicano  l'orario  prescelto al sindaco ai fini
della vigilanza".