IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 2 (Orario giornaliero) della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 1. L'art. 2 della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 e' cosi' sostituito: "Art. 2. Orario giornaliero I sindaci, in base al quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 27 marzo 1987, n. 121, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20, ovvero, nel periodo dell'anno nel quale e' in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Tali determinazioni possono essere diversificate per settore alimentare e non alimentare e, nell'ambito di quest'ultimo, per singole specializzazioni merceologiche, per zone, per periodi dell'anno, per giorni della settimana; la differenzazione non puo' comunque essere riferita a singoli esercenti. Per gli esercizi di vendita di generi alimentari l'apertura e la chiusura serale devono essere stabilite ad un'ora tale da consentire gli operatori commerciali di poter fornire il servizio anche ai consumatori che hanno la necessita' di effettuare acquisti in orari diversi da quelli lavorativi. Ai fini della chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata, il sindaco determina l'ora convenzionale di termine dell'orario antimeridiano e di inizio dell'orario pomeridiano. I limiti giornalieri debbono essere stabiliti anche per le attivita' di vendita al dettaglio svolte nei mercati rionali e mediante commercio ambulante e posto fisso o itinerante. Nel caso di mercati con attivita' mista, detti limiti possono essere definiti sia sulla base dell'attivita' prevalente sia facendo riferimento ai singoli settori merceologici. Ciascun esercente fissa, all'interno dei limiti giornalieri e nel rispetto delle chisure domenicale, festiva e infrasettimanale obbligatorie, il proprio orario di apertura e di chiusura con facolta', inoltre, di posticipare di un'ora, sempre rispetto ai predetti limiti, l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, la quale comunque non puo' avvenire oltre le ore 21. Nei comuni ove si tiene il mercato tradizionale non avente frequanza giornaliera, gli esercenti dei negozi in sede fissa possono fissare in tali giornate il proprio orario sulla base dei limiti stabiliti per il mercato stesso in deroga al comma precedente. Gli operatori comunicano l'orario prescelto al sindaco ai fini della vigilanza".