IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Caratteristiche dei contenitori 1. Gli insediamenti dediti all'allevamento zootecnico di consistenza superiore a 8.000 kg di bestiame allevato che effettuano lo spandimento dei liquami sul suolo, dovranno essere dotati di contenitori per lo stoccaggio dei liquami aventi capacita' utile complessiva non inferiore al volume di liquame prodotto dall'allevamento in centottanta giorni, valutato in base alla potenzialita' massima dell'insediamento. 2. I contenitori a cielo aperto dovranno essere ubicati a distanza non inferiore a 80 metri dagli edifici di civile abitazione, non inferiore a 20 matri dai confini di proprieta' e non inferiore a 300 metri dai confini di zona agricola e all'interno di essa, salvo deroghe dell'autorita' di controllo con speciale riferimento agli insediamenti esistenti. 3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce con apposito atto i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale ai quali dovranno conformarsi i predetti contenitori