IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Caratteristiche dei contenitori
 
   1.   Gli   insediamenti   dediti   all'allevamento  zootecnico  di
consistenza superiore a 8.000 kg di bestiame allevato che  effettuano
lo  spandimento  dei  liquami  sul  suolo,  dovranno essere dotati di
contenitori per lo stoccaggio  dei  liquami  aventi  capacita'  utile
complessiva   non   inferiore   al   volume   di   liquame   prodotto
dall'allevamento  in  centottanta  giorni,  valutato  in  base   alla
potenzialita' massima dell'insediamento.
   2. I contenitori a cielo aperto dovranno essere ubicati a distanza
non inferiore a 80 metri dagli  edifici  di  civile  abitazione,  non
inferiore  a 20 matri dai confini di proprieta' e non inferiore a 300
metri dai confini di zona  agricola  e  all'interno  di  essa,  salvo
deroghe  dell'autorita'  di  controllo  con speciale riferimento agli
insediamenti esistenti.
   3.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente
legge,  la  Giunta  regionale,  sentita  la  competente   Commissione
consiliare,  stabilisce  con  apposito  atto i requisiti tecnici e di
salvaguardia ambientale ai  quali  dovranno  conformarsi  i  predetti
contenitori