IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare, secondo le modalita' previste dal proprio Statuto, quale socio fondatore alla istituzione della "Fondazione Arturo Toscanini", che sara' costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice civile. 2. La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione prevedano: a) l'obbligo della Fondazione a conseguire il riconoscimento della personalita' giuridica; b) la possibilita' che alla Fondazione partecipino, in qualita' di soci fondatori, il Comune di Parma e l'Amministrazione provinciale di Parma; c) la possibilita' che alla Fondazione partecipino, in qualita' di soci, altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta; d) che lo scopo sia quello di promuovere e realizzare senza fini di lucro, iniziative culturali di rilevante interesse generale tese a favorire la diffusione della cultura musicale e, in particolare, quello di garantire: 1) il funzionamento e l'amministrazione di un complesso sinfonico a carattere professionale; 2) la produzione di attivita' concertistica prevalentemente autonoma, nonche' in collaborazione con i teatri della regione o altre istituzioni assimilate; 3) la prestazione della propria attivita' sia mediante il complesso orchestrale suindicato sia mediante complessi periodicamente organizzati ai fini di sostegno delle produzioni liriche e di balletto dei teatri della regione nell'ambito di una organica programmazione da realizzarsi con la partecipazione degli organi della Fondazione a cio' preposti; 4) la promozione, il coordinamento e la gestione delle attivita' di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione nel settore musicale, con particolare riguardo alla formazione giovanile; 5) la promozione e l'organizzazione di studi e ricerche musicali.