IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Definizione della pianta organica
 
   1. La pianta organica dei servizi delle unita' sanitarie locali e'
data  dal  numero  complessivo  di  unita'  di  personale  necessario
all'espletamento  delle  attivita'  istituzionali e al raggiungimento
degli obiettivi del Piano sanitario regionale, secondo gli  standards
di personale dettati dalla normativa nazionale e regionale.
   2. La determinazione del fabbisogno qualitativo e quantitativo del
personale da prevedere nella pianta organica discende  dalla  domanda
sanitaria  da  soddisfare, e dall'accertamento dei carichi funzionali
di lavoro, finalizzati all'utilizzo ottimale delle risorse umane,  di
cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988,  n.  395  ed  alle  politiche  di  intervento  definite   dalla
programmazione nazionale e regionale.
   3.  La  consistenza complessiva della pianta organica e' suddivisa
per ruolo, per profilo  professionale,  per  posizione  funzionale  e
servizio. Tale consistenza e' commisurata a posti determinati a tempo
pieno.