IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Definizione della pianta organica 1. La pianta organica dei servizi delle unita' sanitarie locali e' data dal numero complessivo di unita' di personale necessario all'espletamento delle attivita' istituzionali e al raggiungimento degli obiettivi del Piano sanitario regionale, secondo gli standards di personale dettati dalla normativa nazionale e regionale. 2. La determinazione del fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale da prevedere nella pianta organica discende dalla domanda sanitaria da soddisfare, e dall'accertamento dei carichi funzionali di lavoro, finalizzati all'utilizzo ottimale delle risorse umane, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 ed alle politiche di intervento definite dalla programmazione nazionale e regionale. 3. La consistenza complessiva della pianta organica e' suddivisa per ruolo, per profilo professionale, per posizione funzionale e servizio. Tale consistenza e' commisurata a posti determinati a tempo pieno.