IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 14 marzo 1984, n.
12 la lettera f) e' cosi' sostituita:
   "  f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore
al limite vigente al momento della scadenza del  bando  di  concorso,
determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e
successive   modificazioni.   Il   reddito   di    riferimento    per
l'applicazione  di  tutte  le  norme  della  presente legge e' quello
imponibile relativo all'ultima dichiarazione  fiscale  al  netto  dei
contributi  previdenziali  e degli assegni familiari e al lordo delle
imposte. Non va considerata, sempre ai fini della determinazione  del
reddito di riferimento, ogni forma di sussidio, indennita' o pensione
corrisposta a titolo  assistenziale  dallo  Stato  o  da  altri  enti
pubblici  a  favore  di  competenti del nucleo familiare portatori di
handicap o disabili.
   E'  fatta salva la facolta' della regione di adeguare il limite di
reddito di cui alla presente lettera, qualora il CER o il CIPE non vi
provvedano  ai  sensi  dell'art.  3,  lettera o) della legge 5 agosto
1978, n. 457, come integrato dall'art. 13  della  legge  15  febbraio
1980,  n.  25.  Tale  facolta'  viene  esercitata  trascorsi  18 mesi
dall'ultima revisione sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo
per  le  famiglie  di  operai  e  di  impiegati,  quale risulta dalle
determinazioni ISTAT".