IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 la lettera f) e' cosi' sostituita: " f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni. Il reddito di riferimento per l'applicazione di tutte le norme della presente legge e' quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e al lordo delle imposte. Non va considerata, sempre ai fini della determinazione del reddito di riferimento, ogni forma di sussidio, indennita' o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri enti pubblici a favore di competenti del nucleo familiare portatori di handicap o disabili. E' fatta salva la facolta' della regione di adeguare il limite di reddito di cui alla presente lettera, qualora il CER o il CIPE non vi provvedano ai sensi dell'art. 3, lettera o) della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25. Tale facolta' viene esercitata trascorsi 18 mesi dall'ultima revisione sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT".