IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad erogare annualmente
al "Centro di documentazione per la patata", contributi destinati  a:
     a) coprire quota parte delle spese di funzionamento;
     b)  contribuire  alle  attivita'  del  Centro,  con  particolare
riferimento alle iniziative di documentazione, studio e  raccolta  di
materiali  e  rilevazione  di  dati  sulla coltura della patata, alla
organizzazione di incontri, seminari  e  manifestazioni  promozionali
nonche'   alla   collaborazione   alle  iniziative  finalizzate  alla
diffusione  ed  al  recepimento  delle  piu'   recenti   acquisizioni
tecnico-scientifiche.
   2.   Per   l'esercizio  1990  i  contributi  sono  determinati  in
complessive L. 70.000.000, di cui:
     a) L. 30.000.000 destinati a coprire le spese di cui al punto a)
del comma precedente;
     b)  L.  40.000.000  destinati  a  coprire le spese relative alle
attivita' di cui al punto b) del comma precedente.
   3.  L'erogazione  dei contributi relativi di esercizio 1990, viene
disposta dalla giunta regionale, come segue:
     a)  L.  30.000.000,  per  le  spese di cui al punto a) del primo
comma, in unica soluzione all'entrata in vigore della presente legge;
     b)  L.  28.000.000,  per  le  spese di cui al punto b) del primo
comma,  all'entrata  in  vigore  della  presente   legge   e   previa
approvazione  da  parte  della giunta regionale di apposito programma
operativo, presentato dal Centro;
    c)    L.   12.000.000,   a   saldo   di   eventuale   conguaglio,
contestualmente  alla  approvazione  del  rendiconto   dell'attivita'
programmata.
   3.  L'entita'  dei contributi annuali, per gli esercizi successivi
al 1990, sara' determinata dalla legge annuale di bilancio a norma di
quanto  previsto  dall'art.  11, primo comma, della legge regionale 6
luglio 1977, n. 31.