IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge detta norme atte a garantire il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali e ad accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia, attraverso specifiche indicazioni su procedure, adempimenti, compiti e responsabilita', nonche' sulle prescrizioni tecniche da osservarsi nel processo edilizio, in attuazione dell'art. 25, comma primo, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni. 2. Scopo della presente legge e' di garantire livelli di qualita' reale delle opere edilizie e renderle fruibili a tutti i cittadini ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e delle altre disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso: a) la formulazione di normative comunali tendenzialmente uniformi e tali da rendere accessibile agli utenti l'informazione sui livelli di qualita' delle opere edilizie e facilitare il compito degli operatori del processo edilizio; b) l'obbligatorieta' della formulazione di tali normative mediante prescrizioni esigenziali-prestazionali, che propongano piu' obiettivi da raggiungere che risultati da imitare, rendendo piu' flessibile la progettazione e sostanziali i controlli; c) la responsabilizzazione degli operatori pubblici, professionali e poduttivi mediante l'esplicitazione dei compiti e dei controlli nelle diverse fasi del processo edilizio.