IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1. La presente legge detta norme atte a garantire il coordinamento
dei contenuti  dei  regolamenti  edilizi  comunali  e  ad  accelerare
l'esame  delle  domande  di concessione e di autorizzazione edilizia,
attraverso specifiche indicazioni su procedure, adempimenti,  compiti
e  responsabilita', nonche' sulle prescrizioni tecniche da osservarsi
nel processo edilizio,  in  attuazione  dell'art.  25,  comma  primo,
lettera  b),  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47  e successive
modificazioni.
   2.  Scopo della presente legge e' di garantire livelli di qualita'
reale delle opere edilizie e renderle fruibili a tutti i cittadini ai
sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e delle altre disposizioni in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso:
     a)   la   formulazione  di  normative  comunali  tendenzialmente
uniformi e tali da rendere accessibile agli utenti l'informazione sui
livelli  di  qualita'  delle  opere  edilizie e facilitare il compito
degli operatori del processo edilizio;
     b)   l'obbligatorieta'  della  formulazione  di  tali  normative
mediante prescrizioni esigenziali-prestazionali, che propongano  piu'
obiettivi  da  raggiungere  che  risultati  da imitare, rendendo piu'
flessibile la progettazione e sostanziali i controlli;
     c)    la    responsabilizzazione   degli   operatori   pubblici,
professionali e poduttivi mediante l'esplicitazione dei compiti e dei
controlli nelle diverse fasi del processo edilizio.