IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Coordinamento fra pianificazione regionale e Piani infraregionali
 
   1.  Le Province e gli altri enti delegati di cui all'art. 7, comma
1, della legge regionale 27 gennaio 1986,  n.  6  adottano  il  Piano
infraregionale  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani e speciali
previsto dagli articoli 6 e seguenti della medesima legge sulla  base
del  Piano  predisposto  dalla  Regione in attuazione dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1982,  n.  915,
non appena lo stesso Piano sia adottato dal Consiglio regionale.
   2.  In  sede di prima attuazione del citato art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, le province e gli  altri
enti  delegati  provvedono  sulla  base  del primo Piano regionale in
materia di organizzazione dei  servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti
previsto  dall'art. 5 della legge regionale n. 6 del 1986, cosi' come
adottato dal Consiglio regionale.
   3.  La  Giunta  regionale,  sentito  il  Comitato  tecnico  di cui
all'art. 12  della  legge  regionale  n.  6  del  1986,  verifica  la
congruita'   dei   Piani   infraregionali   deliberati  anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge e - se necessario  formula
le prescrizioni per il loro adeguamento da parte degli Enti delegati.
Detti Piani non acquistano l'efficacia dei Piani adottati, ai fini di
cui  al  successivo  art. 2, fino a quando la Giunta regionale non ne
abbia verificato la congruita', o l'ente delegato non abbia  adottato
il provvedimento di adeguamento eventualmente richiesto.