IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Campo di applicazione e durata
 
   1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge
29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto  1985,  n.
426,  gli  istituti  giuridici  ed  economici risultanti dall'accordo
nazionale relativo al triennio 1988/1990,  riguardante  il  personale
dipendente dalle regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici non
economici da esse dipendenti e dagli istituti autonomi  per  le  case
popolari.
   2.  Salvo  quanto  diversamente  stabilito  in  modo esplicito dai
singoli articoli per particolari istituti contrattuali,  gli  effetti
giuridici delle norme contenute nella presente legge decorrono dal 1›
gennaio 1988, agli effetti economici decorrono dal 1› luglio 1988.
   3.  Ai  fini  della  presente  legge,  con  la locuzione "Enti" si
intende fare  riferimento  alla  regione  Emilia-Romagna,  agli  enti
pubblici  non  economici  dalla  stessa  dipendenti, ivi compresi gli
istituti autonomi per le case popolari.