IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Campo di applicazione e durata 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1988/1990, riguardante il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli istituti autonomi per le case popolari. 2. Salvo quanto diversamente stabilito in modo esplicito dai singoli articoli per particolari istituti contrattuali, gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1988, agli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988. 3. Ai fini della presente legge, con la locuzione "Enti" si intende fare riferimento alla regione Emilia-Romagna, agli enti pubblici non economici dalla stessa dipendenti, ivi compresi gli istituti autonomi per le case popolari.