IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  primo  comma  dell'art.  55 della legge regionale 29 marzo
1980, n. 22 e' sostituito dal seguente:
    "Il  pagamento delle spese e', in via ordinaria, disposto a mezzo
di mandati individuali o collettivi a favore dei  creditori  diretti,
fatte  salve la cessione o la domiciliazione del credito da parte del
creditore nelle forme stabilite dalla legislazione vigente.".
   2.  L'art.  56  della  legge  regionale  22/80  e'  sostituito dal
seguente:
 
                              "Art. 56.
        Riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento
 
   1.  Scaduti  i termini contrattualmente stabiliti per il pagamento
delle forniture senza che sia stato emesso il mandato  di  pagamento,
il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi.
   2.  Fino al 180› giorno dalla data in cui la fattura e' pervenuta,
determinata con le modalita' di  cui  all'art.  51  sono  dovuti  gli
interessi legali maturati alla data di emissione del mandato.
   3.  A decorrere dal 180› giorno dalla data di cui al comma 2, fino
alla data di emissione del mandato, sono dovuti gli interessi di mora
in  misura pari al tasso fissato annualmente con decreto dei Ministri
del tesoro e per  i  lavori  pubblici,  ai  sensi  dell'art.  35  del
capitolato   generale  d'appalto  per  le  opere  di  competenza  del
Ministero dei lavori pubblici.
   4.   Tutti  gli  interessi  da  ritardo  sono  interessi  di  mora
complessivi del risarcimento  del  danno  ai  sensi  dell'art.  1224,
secondo comma, del codice civile.
   5.  Alla liquidazione degli interessi si provvede su presentazione
di fattura da parte del fornitore o del soggetto cui il  credito  sia
stato  eventualmente trasferito con le forme previste dal primo comma
dell'art. 55.
   6. I creditori titolari di rapporto convenzionale regolamentato da
specifica normativa di legge ovvero da accordi nazionali e  regionali
per  la fissazione di rette e tariffe corrispondenti a prestazioni di
carattere sanitario, hanno diritto al riconoscimento degli  interessi
per  ritardato  pagamento da fissare e corrispondere con le modalita'
previste  in  apposite  intese   stipulate   regionalmente   con   le
associazioni  di  categoria  interessate  ed entro i limiti del tasso
annualmente accertato di cui al comma 3 del presente articolo.".
   3. All'art. 59 della legge regionale 22/80 e' aggiunto il seguente
comma:
    "Il  funzionario  delegato  puo' ordinare il pagamento di spese a
mezzo 'ordinativi di pagamento' previsto dal regolamento  9  dicembre
1978, n. 50, anche in deroga alle condizioni previste dall'art. 6 del
citato regolamento, purche' autorizzato da  specifico  atto  motivato
del  comitato  di  gestione.  Gli ordinativi di pagamento sono tratti
sull'istituto o istituti tesorieri.".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla   e   di   farla   osservare   come  legge  della  regione
Emilia-Romagna.
    Bologna, 5 maggio 1990
 
                               GUERZONI