IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il sesto comma dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1982, n. 62, e' sostituito come di seguito: "In corrispondenza della riscossione e' assunto dallo stesso comune assegnatario l'impegno formale alla restituzione della somma alla regione Emilia-Romagna entro due mesi dall'incasso, conseguente all'avvenuta alienazione e comunque entro l'ottavo anno dalla data di riscossione delle somme erogate dalla regione Emilia-Romagna. Tale obbligo e' assunto sul capitolo di spesa 'Restituzione del patrimonio sanitario' da iscriversi nel titolo III, categoria 2 a - 'altri rimborsi di prestiti" del bilancio comunale.'.