IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  sesto  comma dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre
1982, n. 62, e' sostituito come di seguito:
    "In  corrispondenza  della  riscossione  e'  assunto dallo stesso
comune assegnatario l'impegno formale alla restituzione  della  somma
alla  regione Emilia-Romagna entro due mesi dall'incasso, conseguente
all'avvenuta alienazione e comunque entro l'ottavo anno dalla data di
riscossione  delle  somme  erogate dalla regione Emilia-Romagna. Tale
obbligo e' assunto sul capitolo di spesa 'Restituzione del patrimonio
sanitario'  da  iscriversi  nel  titolo  III,  categoria 2 a - 'altri
rimborsi di prestiti" del bilancio comunale.'.