(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 23 gennaio 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 44, commi terzo e quarto, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, il termine di "tre anni" e' sostituito con il termine di "quattro anni".