(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 9 del 23 gennaio 1990)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'articolo 44, commi terzo e quarto, della legge regionale 31
ottobre 1986, n. 46, il termine di "tre anni" e'  sostituito  con  il
termine di "quattro anni".