IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 1. Nell'articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, il comma 3 viene sostituito dal seguente comma: "3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessita', di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, e le funzioni relative agli interventi per opere urgenti di manutenzione e riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature, in circostanze straordinarie, di cui all'articolo 3, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15.".