IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Modifica dell'art. 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
 
   1.  Nell'articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, il
comma 3 viene sostituito dal seguente comma:
   "3.  Restano  di  competenza della Regione le funzioni relative ad
interventi  di  edilizia  scolastica  di  assoluta  ed  indifferibile
necessita',  di  cui  all'articolo  6 della legge regionale 30 agosto
1976, n.  48,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  le
funzioni relative agli interventi per opere urgenti di manutenzione e
riparazione  e  per  l'acquisto  di  arredi   ed   attrezzature,   in
circostanze  straordinarie,  di cui all'articolo 3, lettera e), della
legge regionale 12 giugno 1984, n.  15.".