IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In via di prima attuazione del disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, la Regione detta in materia di personale, con la presente legge, principi attuativi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, disposizioni provvisorie ed una speciale disciplina transitoria.