IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In via di prima attuazione del disposto dell'articolo 5, comma
2, del decreto del presidente della Repubblica 15  gennaio  1987,  n.
469, la Regione detta in materia di personale, con la presente legge,
principi attuativi  della  legge  regionale  9  marzo  1988,  n.  10,
disposizioni provvisorie ed una speciale disciplina transitoria.