IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'Ente  regionale  per  lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) e'
autorizzato ad alienare  gli  impianti  collettivi  lattiero-caseari,
realizzati  per  la ripresa economica e produttiva delle zone colpite
dagli eventi sismici del 1976 ed acquisiti  al  patrimonio  dell'Ente
medesimo,  alle  cooperative  agricole  -  riconosciute  idonee  alla
gestione degli  stessi  dalla  Direzione  regionale  dell'agricoltura
previa presentazione di specifico piano d'impresa, di adeguamento del
capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine  sociale
-  che  siano  comodatarie,  sin  dal 1› gennaio 1989, degli impianti
predetti, imputando ad ognuna di esse un onere pari al 5%  del  costo
complessivo  di  ciascuna  opera  desunto dai certificati di collaudo
amministrativo o dai certificati di regolare esecuzione.
   2. Gli importi di cui al comma 1 sono corrisposti all'ERSA in rate
costanti, maggiorate del 5% per interessi,  entro  dieci  anni  dalla
stipula del contratto di trasferimento di proprieta'.
   3.  Il  contratto di trasferimento di proprieta' deve contenere il
divieto di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo dell'impianto
per dieci anni, nonche' il divieto, della medesima durata, di adibire
l'immobile ad un uso diverso da quello agricolo.