IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) e' autorizzato ad alienare gli impianti collettivi lattiero-caseari, realizzati per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 ed acquisiti al patrimonio dell'Ente medesimo, alle cooperative agricole - riconosciute idonee alla gestione degli stessi dalla Direzione regionale dell'agricoltura previa presentazione di specifico piano d'impresa, di adeguamento del capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale - che siano comodatarie, sin dal 1 gennaio 1989, degli impianti predetti, imputando ad ognuna di esse un onere pari al 5% del costo complessivo di ciascuna opera desunto dai certificati di collaudo amministrativo o dai certificati di regolare esecuzione. 2. Gli importi di cui al comma 1 sono corrisposti all'ERSA in rate costanti, maggiorate del 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprieta'. 3. Il contratto di trasferimento di proprieta' deve contenere il divieto di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo dell'impianto per dieci anni, nonche' il divieto, della medesima durata, di adibire l'immobile ad un uso diverso da quello agricolo.