IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Alla tenuta del libro fondiario la Regione provvede mediante l'uso di elaboratori elettronici. 2. Le procedure sono regolate dalle seguenti norme e dal Regolamento che sara' emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.