IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Alla  tenuta  del libro fondiario la Regione provvede mediante
l'uso di elaboratori elettronici.
   2.   Le  procedure  sono  regolate  dalle  seguenti  norme  e  dal
Regolamento che sara' emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.