della regione Friuli-Venezia Giulia n. 55 del 24 aprile 1990)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Gli  impianti  stradali  per  la  distribuzione  automatica di
carburanti  ad  uso  autotrazione,  nel  territorio   della   Regione
Friuli-Venezia  Giulia, sono disciplinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli che seguono.
   2. Per impianto stradale di distribuzione automatica di carburanti
ad uso autotrazione si intende  un  unitario  complesso  commerciale,
costituito  da  uno  o  piu'  apparecchi  di erogazione automatica di
carburanti per uso di autotrazione, con le relative  attrezzature  ed
accessori.