della regione Friuli-Venezia Giulia n. 55 del 24 aprile 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Gli impianti stradali per la distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione, nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono disciplinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli che seguono. 2. Per impianto stradale di distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione si intende un unitario complesso commerciale, costituito da uno o piu' apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione, con le relative attrezzature ed accessori.