(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 59 del 5 maggio 1990) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Vista la legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 concernente: "Piano socio-assistenziale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia"; Visto in particolare il comma 3 dell'art. 15 della citata legge che prevede l'adozione da parte della Giunta regionale del Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale per finalita' assistenziali, alle cui prescrizioni gli enti, le istituzioni e gli organismi, sia pubblici, sia privati, dovranno attenersi al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro regionale delle suddette strutture istituito dal medesimo articolo; Visto altresi' il comma 4 del medesimo art. 15, in base al quale il regolamento citato deve disciplinare l'attivita' regionale di vigilanza e di controllo sulle strutture; Atteso che sulla bozza del Regolamento di esecuzione elaborata dalla Direzione regionale dell'assistenza sociale e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato consultivo in materia di attuazione del Piano socio-assistenziale, costituito ai sensi dell'art. 27 della legge n. 33/1988; parere espresso nella seduta del 12 dicembre 1989; Considerato che in data 16 gennaio 1990 il Comitato dipartimentale per i servizi sociali ha espresso parere favorevole sul medesimo documento; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 1990, n. 490; Decreta: E' approvato il Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale per finalita' assistenziali, previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, nel testo allegato facente parte integrante del presente provvedimento. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare quale Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 14 febbraio 1990 BIASUTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 5 aprile 1990 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 7, foglio n. 155 -------- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE PREVISTO PER LE STRUTTURE DI ACCOGLIMENTO RESIDENZIALE PER FINALITA' ASSISTENZIALI DAI COMMI 3 E 4 DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 1988, N. 33. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento e' emanato in attuazione dell'articolo 15, commi 3 e 4, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e si riferisce alle strutture di accoglimento residenziale per finalita' assistenziali, compresi i servizi di pronta accoglienza, facenti capo ad enti, istituzioni ed organismi sia pubblici sia privati con particolare riguardo a: a) gruppi famiglia; b) gruppi appartamento; c) comunita' educativo-assistenziali; d) comunita' alloggio; e) centri residenziali per handicappati gravi e gravissimi; f) comunita' terapeutiche e comunita' di accoglienza; g) case albergo; h) residenze di assistenza sanitaria e sociale; i) strutture ad utenza diversificata. 2. Le norme e le tipologie previste nell'allegato al presente regolamento riguardano le residenze di nuova realizzazione e quelle gia' esistenti qualora per queste siano in corso di definizione progetti di ristrutturazione, salvo quanto previsto nelle altre ipotesi al successivo comma 3. 3. Alle strutture di ospitalita' gia' funzionanti o in corso di realizzazione ovvero per le quali sia in via di attuazione un progetto di ristrutturazione, dovranno essere apportati i possibili e conformi adeguamenti per dotarle dei requisiti previsti al comma 4 dell'art. 3.