IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Indennita' di funzione 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale recante disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale di lavoro per il triennio 1988/1990, ai dirigenti regionali e' corrisposta dal 1 ottobre 1990 la seguente indennita' di funzione: Dirigenti di 2a qualifica a) coefficiente 0.1 ai dirigenti che non siano preposti a funzioni dirigenziali di cui ai punti b), c) e d); b) coefficiente elevato allo 0.4 ai dirigenti preposti a posizioni di lavoro di cui all'articolo 2 della presente legge; c) coefficiente elevato allo 0.8 ai dirigenti preposti alla responsabilita' di servizi; d) coefficiente elevato all'1.0 al dirigente con funzioni di Direttore Assistente Generale ed ai dirigenti Coordinatori. Dirigenti di 1a qualifica e) coefficiente 0.1 per i dirigenti non preposti a direzione di struttura e di staff; f) coefficiente elevato allo 0.4 per i dirigenti che svolgono funzioni di ricercatori responsabili; g) coefficiente elevato allo 0.8 per i dirigenti con responsabilita' di struttura. 2. I posti di dirigente di II qualifica di cui alla tabella H allegata alla legge regionale 27 agosto 1984 n. 44 sono ridotti da 90 a 68.