IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Indennita' di funzione
 
   1.  In  relazione  a  quanto previsto dall'articolo 37 della legge
regionale recante disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei
dipendenti   regionali   conseguenti  alla  definizione  dell'accordo
nazionale di lavoro per il triennio 1988/1990, ai dirigenti regionali
e'  corrisposta  dal  1›  ottobre  1990  la  seguente  indennita'  di
funzione:
Dirigenti di 2a qualifica
    a)  coefficiente  0.1  ai  dirigenti  che  non  siano  preposti a
funzioni dirigenziali di cui ai punti b), c) e d);
    b)   coefficiente  elevato  allo  0.4  ai  dirigenti  preposti  a
posizioni di lavoro di cui all'articolo 2 della presente legge;
    c)  coefficiente  elevato  allo  0.8  ai  dirigenti preposti alla
responsabilita' di servizi;
    d)  coefficiente  elevato  all'1.0  al  dirigente con funzioni di
Direttore Assistente Generale ed ai dirigenti Coordinatori.
Dirigenti di 1a qualifica
    e)  coefficiente  0.1 per i dirigenti non preposti a direzione di
struttura e di staff;
    f)  coefficiente  elevato  allo  0.4 per i dirigenti che svolgono
funzioni di ricercatori responsabili;
    g)   coefficiente   elevato   allo   0.8   per  i  dirigenti  con
responsabilita' di struttura.
   2.  I  posti  di  dirigente  di II qualifica di cui alla tabella H
allegata alla legge regionale 27 agosto 1984 n. 44 sono ridotti da 90
a 68.