IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'articolo 34 della legge regionale recante "Disposizioni sullo
stato giuridico ed economico  dei  dipendenti  regionali  conseguenti
alla  definizione  dell'accordo  nazionale  di lavoro per il triennio
1988/90" e' integrato con il seguente comma:
   "6.  Il numero dei dipendenti da comprendere nei livelli economici
differenziati, di cui al presente  articolo,  non  puo'  superare  in
nessun  caso  la  percentuale  massima  complessiva,  non  cumulabile
annualmente, indicata per ciascuna qualifica  funzionale  nel  quarto
comma".