IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 34 della legge regionale recante "Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale di lavoro per il triennio 1988/90" e' integrato con il seguente comma: "6. Il numero dei dipendenti da comprendere nei livelli economici differenziati, di cui al presente articolo, non puo' superare in nessun caso la percentuale massima complessiva, non cumulabile annualmente, indicata per ciascuna qualifica funzionale nel quarto comma".