IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Al   fine  di  contribuire  alla  ricomposizione  ed  al  riordino
fondiario favorendo l'accorpamento ed il consolidamento delle aziende
diretto-coltivatrici singole ed associate, possono essere autorizzate
le operazioni di permuta e  le  alienazioni  di  terreni  gravati  da
vincolo trentennale di indivisibilita', nei limiti ed alle condizioni
indicate nei successivi articoli.