IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al fine di contribuire alla ricomposizione ed al riordino fondiario favorendo l'accorpamento ed il consolidamento delle aziende diretto-coltivatrici singole ed associate, possono essere autorizzate le operazioni di permuta e le alienazioni di terreni gravati da vincolo trentennale di indivisibilita', nei limiti ed alle condizioni indicate nei successivi articoli.