IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Dopo il primo comma dell'art. 1, inserire il seguente periodo: "Contributi a titolo di risarcimento sono concessi anche per danni conseguenti a ferite di animali, aborto, perdita di produzione lattea e altri eventuali traumi accertati con attestazione del veterinario U.S.L. competente". 2. Il secondo periodo del secondo comma art. 2, e' cosi' sostituito: "La liquidazione aviene previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata secondo le forme di legge, attestate l'impegno di adempimento previsto all'ultimo comma dell'art. 1. Successivamente all'avvenuta liquidazione l'ente accertera' mediante sopraluogo e, anche attraverso la richiesta di fatture quietanzate, l'avvenuta reintegrazione dei capi di perduti o comunque i realizzati interventi di sviluppo del comporto zootecnico dell'impresa. In caso di inadempienza, l'ente delegato, oltre al recupero delle somme indebitamente percepite, procede nei confronti dei beneficiari a norma delle leggi vigenti". 3. Il terzo comma dell'art. 2, e' cosi' sostituito: "La misura del contributo che puo' essere concesso dai comuni o, nei territori montani dalle Comunita' Montane, e' stabilita fino al 60% del danno subito, riferito al valore dei capi perduti o dei danni accertati, calcolato al prezzo di mercato corrente al momento dell'evento denunciato. Nel caso che la perdita di animali e dei danni, sia provocata, previa attestazione del veterinario della U.S.L., da animali predatori protetti dalle vigenti normative nazionali o regionali, la misura del contributo e' elevata fino al 90% del danno accertato. Non potranno essere accolte richieste di contributo per danni risarcibili di entita' inferiore a L. 300.000". 4. L'ultimo comma dell'art. 2, e' abrogato. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 31 marzo 1990 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 20 febbraio 1990 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 24 marzo 1990.