IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Dopo il primo comma dell'art. 1, inserire il seguente periodo:
    "Contributi  a  titolo  di  risarcimento  sono concessi anche per
danni conseguenti a ferite di animali, aborto, perdita di  produzione
lattea  e  altri  eventuali  traumi  accertati  con  attestazione del
veterinario U.S.L. competente".
   2.  Il  secondo  periodo  del  secondo  comma  art.  2,  e'  cosi'
sostituito:
    "La  liquidazione  aviene  previa  presentazione di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata  secondo  le  forme  di
legge,  attestate  l'impegno di adempimento previsto all'ultimo comma
dell'art. 1.
   Successivamente   all'avvenuta   liquidazione   l'ente  accertera'
mediante sopraluogo e,  anche  attraverso  la  richiesta  di  fatture
quietanzate, l'avvenuta reintegrazione dei capi di perduti o comunque
i  realizzati  interventi  di  sviluppo   del   comporto   zootecnico
dell'impresa.  In  caso  di  inadempienza,  l'ente delegato, oltre al
recupero delle somme indebitamente percepite, procede  nei  confronti
dei beneficiari a norma delle leggi vigenti".
   3. Il terzo comma dell'art. 2, e' cosi' sostituito:
    "La  misura del contributo che puo' essere concesso dai comuni o,
nei territori montani dalle Comunita' Montane, e' stabilita  fino  al
60% del danno subito, riferito al valore dei capi perduti o dei danni
accertati,  calcolato  al  prezzo  di  mercato  corrente  al  momento
dell'evento denunciato.
    Nel  caso  che  la perdita di animali e dei danni, sia provocata,
previa  attestazione  del  veterinario  della  U.S.L.,   da   animali
predatori  protetti dalle vigenti normative nazionali o regionali, la
misura del contributo e' elevata fino al 90% del danno accertato.
    Non  potranno  essere  accolte  richieste di contributo per danni
risarcibili di entita' inferiore a L. 300.000".
   4. L'ultimo comma dell'art. 2, e' abrogato.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 31 marzo 1990
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 20
febbraio 1990 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo  il  24
marzo 1990.