IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Area di applicazione e durata 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983 n. 93, cosi' come risulta modificata dalla legge 8 agosto 1985 n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, riguardante il personale dipendente dalle Regioni e dagli Enti da esse dipendenti. 2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, decorrono dal 1 gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali. 3. Le norme della presente legge si applicano al personale del ruolo unico regionale ed integrano quelle contenute nella legge regionale 21 agosto 1989, n. 51. Si applicano altresi' al personale dei seguenti enti regionali: Azienda Regionale di edilizia residenziale (ex Consorzio Regionale degli Istituti Autonomi Case Popolari), Aziende Territoriali di edilizia residenziale (ex Istituti Autonomi Case Popolari), Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, Consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale e zone di interesse regionale (Z.I.R.).