IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Area di applicazione e durata
 
   1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge
29 marzo 1983 n. 93, cosi' come  risulta  modificata  dalla  legge  8
agosto  1985  n.  426, gli istituti giuridici ed economici risultanti
dall'accordo nazionale relativo al triennio  1›  gennaio  1988  -  31
dicembre  1990,  riguardante  il personale dipendente dalle Regioni e
dagli Enti da esse dipendenti.
   2.  Gli  effetti  giuridici  delle  norme contenute nella presente
legge, concernenti il triennio 1› gennaio 1988 -  31  dicembre  1990,
decorrono dal 1› gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1›
luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste
nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
   3.  Le  norme  della  presente legge si applicano al personale del
ruolo unico regionale  ed  integrano  quelle  contenute  nella  legge
regionale  21  agosto 1989, n. 51. Si applicano altresi' al personale
dei seguenti enti regionali:
    Azienda   Regionale   di   edilizia  residenziale  (ex  Consorzio
Regionale degli Istituti Autonomi Case Popolari),
    Aziende   Territoriali  di  edilizia  residenziale  (ex  Istituti
Autonomi Case Popolari),
    Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana,
    Consorzi  per  le aree e nuclei di sviluppo industriale e zone di
interesse regionale (Z.I.R.).