IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  regione,  nei  confronti  del proprio personale inquadrato nel
ruolo unico regionale ai sensi  degli  artt.  96  e  97  della  legge
regionale  54/73  e  delle leggi regionali 1› febbraio 1982, n. 9 e 7
aprile 1982,  n.  30,  assume  a  proprio  carico  l'onere  derivante
dall'applicazione  dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da
parte della Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali,  limitatamente  ai
periodi  assicurativi  connessi al servizio prestato presso l'ente di
provenienza con iscrizione all'INPS  e  per  i  quali  non  opera  la
ricongiunzione  ai  sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n.
29 ovvero della legge 22 giugno  1954,  n.  523  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
   Il  beneficio  di  cui  al suddetto comma si applica in favore del
personale in servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
legge,   che   abbia   gia'   presentato   la   relativa  domanda  di
ricongiunzione alla  Cassa  Pensioni  Dipendenti  Enti  locali  o  la
presenti entro un anno dalla suddetta data.
   La   somma  corrispondente  all'onere  in  unica  soluzione  della
ricongiunzione sara' corrisposta al dipendente interessato ovvero  ai
suoi  eredi  beneficiari  del  trattamento di pensione indiretta o di
reversibilita', dietro presentazione  di  apposita  domanda  e  della
documentazione  comprovante  l'accettazione  del  pagamento  anche in
forma rateale, del debito risultante dal  decreto  di  ricongiunzione
emesso dalla Cassa Pensioni Dipendenti Enti locali.
   Per il personale che alla data di entrata in vigore della presente
legge  abbia  iniziato  il  pagamento  in  forma  rateale  dell'onere
relativo  alla  ricongiunzione  dei  periodi  di  cui al primo comma,
l'onere a carico della regione e' determinato sulla base  delle  rate
rimaste da pagare.