IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ineleggibilita' a consigliere comunale 1. All'art. 18 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e modificato dall'art. 2 della legge regionale 7 luglio 1988, n. 12, e' aggiunta la seguente lettera l): "l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.". 2. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, che ha sostituito l'art. 18 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e' sostituito dal seguente: "3. Le cause di ineleggibilita' previste alle lettere e) ed l) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.".