IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Ineleggibilita' a consigliere comunale
 
   1.  All'art.  18  della  legge  regionale  6  aprile  1956, n. 5 e
successive modificazioni, come sostituito  dall'art.  8  della  legge
regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e modificato dall'art. 2 della legge
regionale 7 luglio 1988, n. 12, e' aggiunta la seguente lettera l):
     "l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.".
   2.  Il  comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 6 dicembre 1986,
n. 11, che ha sostituito l'art. 18 della  legge  regionale  6  aprile
1956, n. 5 e' sostituito dal seguente:
    "3.  Le  cause  di ineleggibilita' previste alle lettere e) ed l)
del comma 1 non  hanno  effetto  se  gli  interessati  cessano  dalle
funzioni  per  dimissioni  non  oltre  l'ultimo  giorno  utile per la
presentazione delle candidature.".