IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Durata in carica del consiglio regionale 1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e' sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.".