IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Durata in carica del consiglio regionale
 
   1.  Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8 agosto 1983, n.
7 e' sostituito dal seguente:
   "1.   Il  Consiglio  regionale  e'  eletto  per  cinque  anni.  Il
quinquennio decorre dalla data delle elezioni.".