la seguente legge: Art. 1. 1. Nell'ambito e con le procedure di cui all'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, la Giunta regionale, sentite le commissioni consultive scientifiche in materia di musei, biblioteche ed archivi, predispone le linee generali di un programma decennale per favorire la conservazione e l'uso culturale degli edifici di notevole interesse artistico e storico di proprieta' degli Enti locali e per promuovere al contempo, attraverso il loro restauro e la loro migliore utilizzazione, una piu' adeguata sistemazione e una piu' efficace funzionalita' dei musei, biblioteche e archivi locali. 2. La Giunta regionale promuove, per la conseguente realizzazione degli interventi, il concorso di altri soggetti finanziatori pubblici e privati. 3. Il programma si articola in pianti annuali secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 19 del 1986.