IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il ruolo regionale degli ispettori tecnici periferici assume la denominazione di ruolo regionale degli ispettori tecnici. 2. Il personale appartenente al ruolo suddetto esercita, in ambito regionale, funzioni corrispondenti a quelle conferite dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Al personale medesimo si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico riservate al corrispondente personale del ruolo istituito dall'art. 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. 3. Per quanto concerne la dotazione organica, la ripartizione dei posti per ordini di scuola e settori disciplinari ed il reclutamento del personale indicato nel comma precedente continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei primi tre commi dell'art. 10 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 e nell'articolo unico della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 82.