IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il ruolo regionale degli ispettori tecnici periferici assume la
denominazione di ruolo regionale degli ispettori tecnici.
   2. Il personale appartenente al ruolo suddetto esercita, in ambito
regionale, funzioni corrispondenti a quelle conferite dall'art. 4 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Al
personale medesimo si applicano le disposizioni di stato giuridico  e
di  trattamento  economico  riservate al corrispondente personale del
ruolo istituito dall'art. 5 del decreto-legge  6  novembre  1989,  n.
357,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n.
417.
   3.  Per quanto concerne la dotazione organica, la ripartizione dei
posti per ordini di scuola e settori disciplinari ed il  reclutamento
del  personale indicato nel comma precedente continuano ad applicarsi
le disposizioni contenute nei primi  tre  commi  dell'art.  10  della
legge  regionale  15  giugno  1983, n. 57 e nell'articolo unico della
legge regionale 12 dicembre 1985, n. 82.