IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per l'applicazione della legge regionale 27 maggio 1988, n. 38
concernente la gestione  della  comunita'  "Emanuele  Desaymonet"  di
Aosta,  per  il  recupero  di  tossicodipendenti,  e' autorizzata per
l'anno 1990 l'ulteriore spesa di lire 400.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sul capitolo 40930 del bilancio di previsione della  Regione
per l'anno 1990.
   3.  Alla  copertura  della  spesa  di  L.  400.000.000 si provvede
mediante riduzione di pari importo  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo  n.  50000  "Fondo globale per il finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" del  bilancio  di
previsione  della  Regione  per  l'anno  1990, a valere sull'apposito
accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso.