IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'applicazione della legge regionale 27 maggio 1988, n. 38 concernente la gestione della comunita' "Emanuele Desaymonet" di Aosta, per il recupero di tossicodipendenti, e' autorizzata per l'anno 1990 l'ulteriore spesa di lire 400.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sul capitolo 40930 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990. 3. Alla copertura della spesa di L. 400.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso.