IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  gli  interventi  previsti dalla legge regionale 11 agosto
1981, n. 54 e successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente
norme per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di
handicap, e' autorizzata per l'anno  1990  l'ulteriore  spesa  di  L.
750.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' quanto a L. 575.000.000 sul capitolo 22828  e  quanto  a  L.
175.000.000  sul  capitolo  41660  del  bilancio  di previsione della
Regione per l'anno 1990.
   3.  Alla  copertura  della  spesa  di  L.  750.000.000 si provvede
mediante riduzione di pari importo  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo  50000  "Fondo  globale  per  il  finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" della parte spesa
del  bilancio  di  previsione  della Regione per l'anno 1990 e valere
sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8  al  bilancio
stesso.