IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per gli interventi assistenziali a favore di minore di cui alla legge regionale 1 giugno 1984, n. 17 e' autorizzata per l'anno 1990 l'ulteriore spesa di lire 1.410.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sul capitolo 41900 per lire 400.000.000, sul capitolo 41905 per lire 510.000.000 e sul capitolo 41950 per lire 500.000.000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990. 3. Alla copertura della spesa di lire 1.410.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.