IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per gli interventi assistenziali a favore di minore di cui alla
legge regionale 1› giugno 1984, n. 17 e' autorizzata per l'anno  1990
l'ulteriore spesa di lire 1.410.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sul capitolo 41900 per lire 400.000.000, sul capitolo  41905
per  lire  510.000.000  e sul capitolo 41950 per lire 500.000.000 del
bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.
   3.  Alla  copertura  della spesa di lire 1.410.000.000 si provvede
mediante riduzione di pari importo  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo  50000  "Fondo  globale  per  il  finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" del  bilancio  di
previsione  della  Regione  per  l'anno  1990  a valere sull'apposito
accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.