IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  l'applicazione della legge regionale 19 febbraio 1987, n.
10  concernente  norme  per  la  formazione,  la  riqualificazione  e
l'aggiornamento  degli operatori dei servizi sociali e assistenziali,
e' autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 800.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sul cap. 49025 del bilancio di previsione della Regione  per
l'anno 1990.
   3.  Alla  copertura  della  spesa  di lire 800.000.000 si provvede
mediante riduzione di parti importo dello  stanziamento  iscritto  al
cap.   50000  "Fondo  globale  per  il  finanziamento  di  spese  per
l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" del  bilancio  di
previsione  della  Regione  per  l'anno  1990  a valere sull'apposito
accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.