IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'applicazione della legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10 concernente norme per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e assistenziali, e' autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 800.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sul cap. 49025 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990. 3. Alla copertura della spesa di lire 800.000.000 si provvede mediante riduzione di parti importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.