IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti ai comuni ed agli
enti pubblici turistici delle localita'  ladine  della  provincia  di
Bolzano dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del
decreto del Presidente della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.  574,
sull'uso  della lingua ladina, nei rapporti con i cittadini di lingua
ladina, la Giunta provinciale e' autorizzata a concedere ai comuni ed
agli  enti  pubblici  turistici stessi, nei limiti dello stanziamento
che  sara'  stabilito  annualmente  con  la  legge  finanziaria,   un
contributo annuo in proporzione alla rispettiva popolazione.