IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti ai comuni ed agli enti pubblici turistici delle localita' ladine della provincia di Bolzano dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua ladina, nei rapporti con i cittadini di lingua ladina, la Giunta provinciale e' autorizzata a concedere ai comuni ed agli enti pubblici turistici stessi, nei limiti dello stanziamento che sara' stabilito annualmente con la legge finanziaria, un contributo annuo in proporzione alla rispettiva popolazione.