IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 73 e'
sostituito dal seguente:
 
                               "Art. 1.
 
   1.  A  modifica  di  quanto disposto dall'articolo 1, terzo comma,
della legge regionale 15 gennaio 1983, n. 2, modificata  dalla  legge
regionale  15  gennaio  1983, n. 3, il personale messo a disposizione
della regione con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
del  30  ottobre  1978  ai  sensi  e  per gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616,  e  da  questa
provvisoriamente  assegnato  al comune di Roma ed all'amministrazione
provinciale di Latina, nei  cui  confronti  non  sia  stato  disposto
l'inquadramento fra il personale comunale e provinciale, ai sensi del
citato articolo 1, terzo comma, consegue, a domanda,  l'inquadramento
nei  ruoli  regionali,  anche  in  soprannumero,  a  far  data dal 1›
febbraio 1981".