IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  presente  legge  detta norme per l'adeguamento del sistema
della viabilita' di interesse regionale,  limitatamente  alle  strade
provinciali  e  comunali  di  cui  agli articoli 4 e 7 della legge 12
febbraio 1958, n. 126 ed alla legge 28 febbraio 1967, n. 105, al fine
di agevolare il traffico ciclistico, nonche' per lo sviluppo dell'uso
della bicicletta  quale  mezzo  di  trasporto  alternativo  al  mezzo
automobilistico privato.