IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La presente legge detta norme per l'adeguamento del sistema della viabilita' di interesse regionale, limitatamente alle strade provinciali e comunali di cui agli articoli 4 e 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 ed alla legge 28 febbraio 1967, n. 105, al fine di agevolare il traffico ciclistico, nonche' per lo sviluppo dell'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo al mezzo automobilistico privato.